Con l'entrata in vigore del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal C.C. in caso di separazione e dalla L. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'art.12 della L. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani o daun cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicapp grave o economicamente non autosufficienti . Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della L. 06/05/2015 n. 55, dal 26 Maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi SEI nel caso di separazione consensuale, ad UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicapp grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).